Il credito d’imposta per sostenere le imprese nella ricerca

 Dal 2015 al 2019 qualunque impresa “indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico […]” (art. 3 del D.M. 27 maggio 2015) potrà avere il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo.

Le aziende interessate a innovare se stesse, i processi o prodotti che non hanno competenze, tempo, strumentazione o altro, trovano nell’ambito accademico il know-how necessario per rendere più agevole questo percorso.
 
L'Ateneo udinese offre al sistema produttivo molte forme di collaborazione e di servizio che vanno dalla consulenza, progettazione e analisi, ai progetti di ricerca, agli interventi formativi mirati (es: dottorato industriale). L’impresa potrà poi far rientrare parte di questi costi in tale credito d’imposta.
 
Il decreto 27 maggio 2015 attuato dal Ministro dell'economia e delle finanze insieme al Ministro dello sviluppo economico è entrato in vigore a luglio 2015. Specifica quali attività di ricerca ottengono l’agevolazione:
  • acquisire nuove conoscenze teoriche o pratiche senza concreto scopo commerciale;
  • applicare nuove conoscenze in inediti prodotti, processi, servizi, o per migliorare quelli esistenti;
  • ottenere o combinare conoscenze già esistenti per migliorare prodotti, processi o servizi;
  • produrre e collaudare prodotti, processi e servizi che non saranno impiegati a scopo commerciale.
Secondo la legge di stabilità 2015, l’impresa può ottenere il credito in misura pari al 25% della spesa incrementale, ovvero “l'ammontare dei costi sostenuti […] in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai […] costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti […]” (art. 5 comma 3 del D.M. 27 maggio 2015). Sale al 50% per i costi relativi al “personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca iscritto a un’università italiana o straniera e a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca […]” (art 4 comma 1 lettere a) e c) del decreto) – tale bonus è stato introdotto dal D.L. 83/2012. In entrambi i casi, l’investimento minimo per accedere allo sgravio fiscale è di 30 mila euro mentre il beneficio massimo annuale è ammesso fino a 5 milioni di euro per ciascun soggetto.
Il provvedimento obbliga le imprese beneficiarie a conservare, con riferimento ai costi agevolati, tutta la documentazione attestante l’ammissibilità (es. fogli presenza, fatture di acquisto, ecc.): questa deve essere certificata da un revisore o dal collegio sindacale, incluse le imprese non soggette a certificazione.
 
Per maggiori informazioni sulle condizioni di concessione del credito d’imposta si rimanda al sito del Parlamento.
Per informazioni sulla commissione dell’attività di ricerca all’Università, consultare il sito Uniud.